Articolo 1925 del Codice civile

Art. 1925.

(Riscatto e riduzione della polizza).

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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