Articolo 1994 del Codice civile

Art. 1994.

(Effetti del possesso di buona fede).

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformita' delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e' soggetto a rivendicazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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