Articolo 1034 del Codice civile
Art. 1034.
(Apertura di nuovo acquedotto).
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non puo' far defluire le acque negli acquedotti gia' esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitu' puo' tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti gia' esistenti, qualora cio' non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto e' dovuta un'indennita' da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facolta' indicata dal comma precedente non e' consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
(Apertura di nuovo acquedotto).
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non puo' far defluire le acque negli acquedotti gia' esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitu' puo' tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti gia' esistenti, qualora cio' non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto e' dovuta un'indennita' da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facolta' indicata dal comma precedente non e' consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-30, n. 202406854Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 101 c.p.a.·
- art. 117 c.p.a.·
- art. 25 l. 241/1990·
- art. 3 l. 241/1990·
- art. 6 l. 241/1990·
- autorizzazione lavori pubblici·
- carenza di motivazione·
- competenza amministrativa·
- Consorzio Irriguo·
- diniego di autorizzazione·
- diritto all'irrigazione·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- illogicità del provvedimento·
- interesse legittimo pretensivo·
- irragionevolezza del provvedimento·
- pubblico interesse·
- risarcimento danni·
- servitù su area pubblica·
- silenzio-diniego·
- termine di conclusione del procedimento·
- valutazione di impatto ambientale·
- violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione
2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-02-15, n. 202300159Provvedimento:Leggi di più...- Accesso agli atti·
- Discrezionalità amministrativa·
- Incompetenza·
- Legittimità provvedimento amministrativo·
- Motivazioni diniego·
- Pubblico interesse·
- Risarcimento danni·
- Servitù coattive·
- Silenzio amministrativo·
- Termine di conclusione del procedimento·
- Uso del suolo pubblico