Articolo 1190 del Codice civile
Art. 1190.
(Pagamento al creditore incapace).
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
(Pagamento al creditore incapace).
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-04, n. 201300646Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale di Piano Regolatore Generale·
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