Articolo 1190 del Codice civile

Art. 1190.

(Pagamento al creditore incapace).

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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