Articolo 1255 del Codice civile
Art. 1255.
(Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore).
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.
(Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore).
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.