Articolo 1255 del Codice civile

Art. 1255.

(Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore).

Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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