Articolo 755 del Codice civile
Art. 755.
(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e' ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e' ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Sentenze • 1
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-06-05, n. 201200203Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 97 Costituzione·
- concessione/autorizzazione passaggio su proprietà comunale·
- consenso del condominio·
- eccesso di potere·
- mancata motivazione provvedimento·
- principi di buona amministrazione·
- spese di giudizio·
- tutela del verde pubblico·
- violazione art. 3 legge 241/1990