Articolo 755 del Codice civile

Art. 755.

(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e' ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-06-05, n. 201200203
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 97 Costituzione·
    • concessione/autorizzazione passaggio su proprietà comunale·
    • consenso del condominio·
    • eccesso di potere·
    • mancata motivazione provvedimento·
    • principi di buona amministrazione·
    • spese di giudizio·
    • tutela del verde pubblico·
    • violazione art. 3 legge 241/1990
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