Articolo 755 del Codice civile

Art. 755.

(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e' ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi