Articolo 755 del Codice civile
Art. 755.
(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e' ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario e' ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.