Articolo 2545 duodecies del Codice civile

Art. 2545-duodecies.

(( (Scioglimento).))((La societa' cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonche' per la perdita del capitale sociale.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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