Articolo 1257 del Codice civile
Art. 1257.
(Smarrimento di cosa determinata).
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
(Smarrimento di cosa determinata).
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.