Articolo 1314 del Codice civile

Art. 1314.

(Obbligazioni divisibili).

Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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