Articolo 1314 del Codice civile
Art. 1314.
(Obbligazioni divisibili).
Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
(Obbligazioni divisibili).
Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-06, n. 202309561Provvedimento:Leggi di più...- annullamento licenza edilizia·
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