Articolo 26 del Codice civile
Art. 26.
(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.