Articolo 26 del Codice civile

Art. 26.

(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).

L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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