Articolo 26 del Codice civile
Art. 26.
(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-05, n. 202403155Provvedimento:Leggi di più...- art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016·
- bilanciamento di interessi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- decadenza dell'aggiudicazione·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- interesse legittimo·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- prova del danno·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni