Articolo 482 del Codice civile
Art. 482.
(Impugnazione per violenza o dolo).
L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.
(Impugnazione per violenza o dolo).
L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.