Articolo 1931 del Codice civile
Art. 1931.
(Compensazione dei crediti e debiti).
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
(Compensazione dei crediti e debiti).
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
Sentenze • 1
1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2009-08-07, n. 200901543Provvedimento:Leggi di più...- affidamento del servizio a terzi mediante gara·
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- art. 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000·
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