Articolo 1931 del Codice civile

Art. 1931.

(Compensazione dei crediti e debiti).

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2009-08-07, n. 200901543
    Provvedimento:
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    • affidamento del servizio a terzi mediante gara·
    • annullamento clausola compromissoria·
    • art. 14 del D.Lgs. 164/2000·
    • art. 14 della L. 359/1992·
    • art. 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000·
    • art. 1 comma 69 della L. 239/2004·
    • art. 24 del R.D. 2578/1925·
    • clausola compromissoria·
    • compatibilità con diritto comunitario·
    • concessione di servizio pubblico·
    • diritto di prelazione·
    • diritto di ritenzione degli impianti·
    • diritto soggettivo all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas·
    • eccesso di potere·
    • gestione diretta del servizio pubblico·
    • incompetenza del TAR·
    • interpretazione autentica·
    • interpretazione degli atti amministrativi·
    • legittimità del riscatto anticipato·
    • liberalizzazione del mercato del gas·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • norma imperativa·
    • normativa sulla concorrenza·
    • riscatto anticipato·
    • violazione clausole contrattuali
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