Articolo 2437 bis del Codice civile

Art. 2437-bis.

(( (Termini e modalita' di esercizio). ))((Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'. ))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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