Articolo 2917 del Codice civile
Art. 2917.
(Estinzione del credito pignorato).
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
(Estinzione del credito pignorato).
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-17, n. 202207232Provvedimento:Leggi di più...- art. 2917 c.c.·
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