Articolo 2917 del Codice civile

Art. 2917.

(Estinzione del credito pignorato).

Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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