Articolo 2040 del Codice civile

Art. 2040.

(Rimborso di spese e di miglioramenti).

Colui al quale e' restituita la cosa e' tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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