Articolo 2024 del Codice civile

Art. 2024.

(Vincoli sul credito).

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.

Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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