Articolo 1215 del Codice civile

Art. 1215.

(Spese).

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze0

    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi