Articolo 1604 del Codice civile

Art. 1604.

(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).

Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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