Articolo 2172 del Codice civile

Art. 2172.

(Durata del contratto).

Se nel contratto non e' stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non e' data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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