Articolo 2587 del Codice civile

Art. 2587.

(Brevetto dipendente da brevetto altrui).

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non puo' essere attuato ne' utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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