Articolo 1028 del Codice civile

Art. 1028.

(Nozione dell'utilita').

L'utilita' puo' consistere anche nella maggiore comodita' o amenita' del fondo dominante. Puo' del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze39

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi