Articolo 1835 del Codice civile

Art. 1835.

(Libretto di deposito a risparmio).

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

E' nullo ogni patto contrario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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