Articolo 2585 del Codice civile

Art. 2585.

(Oggetto del brevetto).

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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