Articolo 2585 del Codice civile
Art. 2585.
(Oggetto del brevetto).
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
(Oggetto del brevetto).
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.