Articolo 776 del Codice civile

Art. 776.

(Donazione fatta dall'inabilitato).

La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, puo' essere annullata se fatta dopo che e' stato promosso il giudizio d'inabilitazione.

Il curatore dell'inabilitato per prodigalita' puo' chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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