Articolo 2957 del Codice civile

Art. 2957.

(Decorrenza delle prescrizioni presuntive).

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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