Articolo 2447 sexies del Codice civile

Art. 2447-sexies.

(Libri obbligatori e altre scritture contabili).

Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio e' destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori ((. . .))tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti.
Qualora siano emessi strumenti finanziari, la societa' deve altresi' tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalita' dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004

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