Articolo 951 del Codice civile

Art. 951.

(Azione per apposizione di termini).

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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