Articolo 1048 del Codice civile

Art. 1048.

(Obblighi degli utenti).

Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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