Articolo 2883 del Codice civile

Art. 2883.

(Capacita' per consentire la cancellazione).

Chi non ha la capacita' richiesta per liberare il debitore non puo' consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non e' assistito dalle persone il cui intervento e' necessario per la liberazione.

Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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