Articolo 2922 del Codice civile
Art. 2922.
(Vizi della cosa. Lesione).
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
(Vizi della cosa. Lesione).
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.