Articolo 2931 del Codice civile

Art. 2931.

(Esecuzione forzata degli obblighi di fare).

Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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