Articolo 2931 del Codice civile
Art. 2931.
(Esecuzione forzata degli obblighi di fare).
Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
(Esecuzione forzata degli obblighi di fare).
Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.