Articolo 2501 del Codice civile

Art. 2501.

(( (Forme di fusione).))((La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.

La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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