Articolo 2501 del Codice civile
Art. 2501.
(( (Forme di fusione).))((La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))
(( (Forme di fusione).))((La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))
3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-14, n. 202311931Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione di appalto·
- annullamento di atti amministrativi·
- appalti pubblici·
- certificazioni ISO·
- congruenza dell'offerta·
- dichiarazioni sostitutive di atti notarili·
- eccesso di potere·
- manutenzione dei mezzi·
- requisiti di idoneità professionale·
- requisiti di partecipazione alle gare d'appalto·
- scissione societaria·
- sistema di tracciabilità dei rifiuti·
- valutazione delle offerte tecniche ed economiche·
- violazione del giusto procedimento
4. TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-02-27, n. 202300097Provvedimento:Leggi di più...- art. 17.2 del Bando·
- art. 17.7 del Bando·
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)·
- determinazione di non ammissibilità·
- documentazione richiesta per il contributo·
- domanda AGREA·
- fu·
- non ammissibilità del contributo·
- PSR 2014-2020·
- registri di carico e scarico·
- soccidenza·
- sostituzione dei registri con l'AIA