Articolo 1172 del Codice civile

Art. 1172.

(Denunzia di danno temuto).

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare il fatto all'autorita' giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

L'autorita' giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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