Articolo 2602 del Codice civile

Art. 2602.

(Nozione e norme applicabili).

((Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali))
Entrata in vigore il 7 giugno 1976
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