Articolo 796 del Codice civile
Art. 796.
(Riserva di usufrutto).
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.
(Riserva di usufrutto).
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-07-15, n. 202210022Provvedimento:Leggi di più...- Concorso notarile·
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