Articolo 796 del Codice civile

Art. 796.

(Riserva di usufrutto).

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze14

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi