Articolo 2244 del Codice civile

Art. 2244.

(Recesso).

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non puo' essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianita' di servizio e' superiore a due anni, a quindici giorni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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