Articolo 2244 del Codice civile
Art. 2244.
(Recesso).
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non puo' essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianita' di servizio e' superiore a due anni, a quindici giorni.
(Recesso).
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non puo' essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianita' di servizio e' superiore a due anni, a quindici giorni.