Articolo 53 del Codice civile
Art. 53.
(Godimento dei beni).
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita' delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
(Godimento dei beni).
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita' delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.