Articolo 443 del Codice civile

Art. 443.

(Modo di somministrazione degli alimenti).

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorita' giudiziaria puo' pero', secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessita' l'autorita' giudiziaria puo' altresi' porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze43

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