Articolo 1846 del Codice civile

Art. 1846.

(Disponibilita' delle cose date in pegno).

Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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