Articolo 1057 del Codice civile

Art. 1057.

(Passaggio di vie funicolari).

Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3


  • 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-12-19, n. 202302992
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    • annullamento parziale dell'ordinanza·
    • art. 1057 c.c.·
    • art. 31 del DPR 380/01·
    • assenso edilizio·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • condono edilizio·
    • edilizia libera·
    • improcedibilità del ricorso·
    • montacarichi·
    • ordinanza demolitoria·
    • rimozione opere abusive·
    • spese compensate·
    • teleferica

  • 2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-04-05, n. 202200322
    Provvedimento:
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    • annullamento di delibera amministrativa·
    • art. 10 bis della L. n. 241/1990·
    • art. 6 del D.Lgs. n. 210/2003·
    • art. 6 della L. n. 403/1907·
    • art. 7 della L. n. 241/1990·
    • compatibilità ambientale·
    • decreto dirigenziale n. 337/2012·
    • diritto amministrativo·
    • distanze di sicurezza·
    • eccesso di potere·
    • ne bis in idem·
    • normativa di settore·
    • procedimento amministrativo·
    • servitù di sorvolo·
    • sicurezza degli impianti a fune·
    • sostituzione di impianti di risalita·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • verifica tecnica·
    • violazione di legge

  • 3. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2022, n. 9476
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