Articolo 1057 del Codice civile
Art. 1057.
(Passaggio di vie funicolari).
Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.
(Passaggio di vie funicolari).
Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.
Sentenze • 3
1. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-12-19, n. 202302992Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale dell'ordinanza·
- art. 1057 c.c.·
- art. 31 del DPR 380/01·
- assenso edilizio·
- autorizzazione paesaggistica·
- condono edilizio·
- edilizia libera·
- improcedibilità del ricorso·
- montacarichi·
- ordinanza demolitoria·
- rimozione opere abusive·
- spese compensate·
- teleferica
2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-04-05, n. 202200322Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera amministrativa·
- art. 10 bis della L. n. 241/1990·
- art. 6 del D.Lgs. n. 210/2003·
- art. 6 della L. n. 403/1907·
- art. 7 della L. n. 241/1990·
- compatibilità ambientale·
- decreto dirigenziale n. 337/2012·
- diritto amministrativo·
- distanze di sicurezza·
- eccesso di potere·
- ne bis in idem·
- normativa di settore·
- procedimento amministrativo·
- servitù di sorvolo·
- sicurezza degli impianti a fune·
- sostituzione di impianti di risalita·
- valutazione di impatto ambientale·
- verifica tecnica·
- violazione di legge