Articolo 1057 del Codice civile

Art. 1057.

(Passaggio di vie funicolari).

Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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