Articolo 2307 del Codice civile

Art. 2307.

(Proroga della societa').

Il creditore particolare del socio puo' fare opposizione alla proroga della societa', entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l'opposizione e' accolta, la societa' deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio puo' sempre recedere dalla societa', dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del socio puo' chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1

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